QUADRO NORMATIVO

Le normative dipendono da direttive europee, da una legge nazionale fondamentale in materia di certificazione energetica (D. Lgs 192/05) e da una serie di leggi regionali che disciplinano i singoli territori.

NORMATIVA EUROPEA

G.U. n. 162 del 15.7.15

NORMATIVA ITALIANA

N. 3 decreti ministeriali in materia di risparmio energetico. Novità in materia di certificazione energetica degli edifici. Nuovi limiti di prestazione termica dell’involucro edilizio trasparente e opaco. Criteri univoci per tutte le REgioni dal 1 gennaio 2021 (1 gennaio 2019 per gli enti pubblici): i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo da ridurre
al minimo i consumi energetici utilizzando fonti di energia rinnovabile.

NORMATIVA EUROPEA

Direttiva 91-2002 CE

NORMATIVA ITALIANA

D.Lgs 192 del 19/08/2005 Legge fondamentale sulla Certificazione Energetica.

NORMATIVA EUROPEA

Direttiva 28-2009 CE

NORMATIVA ITALIANA

DM 26/06/2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici – recepisce il DLgs 192/2005, conclude il periodo transitorio e delinea le linee guida per la certificazione energetica degli edifici.

NORMATIVA EUROPEA

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consui nel settore della pubblica amministrazione.

NORMATIVA ITALIANA

Legge 10/91 Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia – Prima legge che si occupa di risparmio energetico e tenta di razionalizzare il problema dei consumi e delle fonti rinnovabili di energia.

NORMATIVA EUROPEA

PANGPP*

NORMATIVA ITALIANA

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consui nel settore della pubblica amministrazione.

* Piano d’Azione nazionale sul “Green Public Procurement” (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione Art. 2.4.1.1 Disassemblabilità; Art. 2.4.1.3 Sostanze dannose per l’ozono; Art. 2.4.1.5 Sostanze pericolose; Art. 2.6.4 Materiali rinnovabili.

Costruire con prodotti bio-edili Edilcanapa vuol dire rispettare le leggi sull’efficientamento energetico e contribuire al benessere globale, della persona e del pianeta.

La bioedilizia non è più una tendenza, ma una necessità del futuro. Gli immobili non efficienti tenderanno gradualmente a perdere mercato, in favore degli edifici costruiti a norma di legge. Gli investimenti, relativamente maggiori, che oggi sono necessari all’adeguamento, saranno nel tempo ricompensati sia da una rivalutazione degli immobili stessi che dal minor consumo di energia che incide fortemente in termini di risparmio sul bilancio familiare.

Non da ultimo è da considerare l’aspetto degli incentivi statali in termini di detrazioni, rinnovati dalla legge di stabilità anche per tutto il 2017.

Tutti i prodotti Edilcanapa sono certificati e rientrano nelle definizioni previste dai principali protocolli per la certificazione energetica e la tutela ambientale.